Quali sono i requisiti formali di un testamento olografo?

Le varie forme di testamento

Esistono, come è noto e risaputo, vari mezzi per poter formare un testamento, al fine di disporre del proprio patrimonio al termine della nostra vita: essenzialmente il testamento olografo, scritto dal testatore personalmente, oppure quello redatto con atto notarile, che può essere “pubblico” o “segreto”.

Dobbiamo poi ricordare altri tipi di testamenti, speciali, che consistono in dichiarazioni rese a particolari soggetti in circostanze generalmente straordinarie.

E’ certamente superfluo precisare che, qualora non si provveda a redigere una apposita scheda testamentaria, il patrimonio del de cuius andrà attribuito ai soggetti indicati dalla legge, secondo i criteri che la stessa normativa prevede.

La forma più semplice, almeno in apparenza, per la redazione di un testamento è solitamente ritenuta quella del testamento olografo.

Il testamento olografo.

Questa opinione può senz’altro aver un fondamento, se la sua “semplicità” è riferita alla possibilità che il testatore rediga un testamento in proprio, senza l’assistenza di alcuno e, in definitiva, nella maniera meno dispendiosa in termini economici.

Il primo campo da sgombrare è quello della validità e dell’efficacia, del testamento olografo, affermando da subito che il testamento olografo è valido ed efficace al pari di quello pubblico, redatto dal notaio, purchè, ovviamente, vengano rispettati i requisiti previsti dalla legge. Requisiti e forme che, in realtà, sono assai sempici: il testamento deve essere scritto, sottoscritto e datato a mano dal testatore.

Precisa infatti l’art. 602 del codice civile: “Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore.

La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore.

La data deve contenere l’indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data fra due testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento.”

Andiamo ora brevemente a esaminare nello specifico i tre requisiti

I requisiti del testamento olografo.

  1. Olografia: il testamento olografo deve essere scritto a mano dal solo testatore

Perché sia valido il testamento deve essere interamente scritto a mano dal solo testatore, senza l’ausilio di altre persone o di mezzi meccanici o digitali, perché deve essere indubbia la genuinità e la provenienza del documento che deve essere scritto “di pugno” del testatore e con la propria grafia.
Al riguardo, per il vero, una giurisprudenza ha riconosciuto anche la validità del testamento scritto a mano ma con caratteri stampatello, però riteniamo preferibile – a scanso di equivoci e per evitare di fornire qualsiasi appiglio a terzi eventualmente interessati ad impugnare il testamento – che sia scritto con la abituale grafia del testatore.

2. Sottoscrizione: il documento deve essere firmato dal testatore

Il testamento olografo deve essere sottoscritto dal testatore alla fine delle disposizioni, e possibilmente subito dopo le stesse, “in calce” alle medesime. Se il documento consta di più pagine è opportuno che ciascuna di esse rechi in calce la firma del testatore.

Anche la firma del documento è indispensabile!

3. Datazione: il documento deve recare una data

Come detto, il testamento deve essere datato. Occorre precisare, però, che siccome l’intero documento deve essere scritto a mano, anche la data deve essere scritta a mano dal testatore, e non è consentito l’utilizzo di altri mezzi, ad esempio l’indicazione della data con un timbro.

Normalmente la data viene apposta in calce al testo, prima della sottoscrizione, ma nulla vieta che essa sia riportata all’inizio e addirittura “per relationem”: invece di precisare giorno, mese ed anno, infatti, è possibile indicare il giorno in cui si forma il testamento, ricorrendo ad altri elementi, e così è certamente valido un testamento olografo nel quale la data viene specificata facendo riferimento, ad esempio a locuzioni del tipo “Il giorno di natale del 1982”, oppure “Nel giorno del mio ottantaquattresimo compleanno”… o simili.

Deve essere comunque precisamente individuabile senza nessuna possibilità di fraintendimento o equivoco.

Anche la data è un elemento essenziale e anch’essa deve essere apposta per iscritto personalmente dal testatore

A questo punto chiunque abbia letto sino a questo punto è in grado di redigere un testamento olografo che sia certamente valido ed efficace sotto il profilo formale.

Roma 20 gennaio 2021.

Io sottoscritto Mario Rossi, nato a Roma il 19 gennaio 1944, nomino mio erede universale la signora Maria Bianchi.

Mario Rossi

Nella sua stringata semplicità, dunque, questo è il fac simile di un testamento che di per sé è astrattamente perfetto, quanto meno dal punto di vista del rispetto dei requisiti formali.

Purtroppo, non vi è analoga semplicità per quanto riguarda il contenuto specifico della scheda testamentaria, poiché il testatore non sempre è in grado di conoscere la disciplina legale delle successioni e si può trovare ad aver formato un testamento benché corretto da un punto di vista formale, impugnabile per quanto riguarda il suo contenuto.

La non precisione, i dubbi o le difficoltà interpretative sono ragioni che originano contenziosi generalmente lunghi, dispendiosi e che sovente incrinano in maniera irreparabili i rapporti interpersonali.

Il rispetto dei requisiti formali del testamento olografo, non è sufficiente.

Ecco che, dunque, con una maldestra redazione delle ultime volontà il testatore può realizzare un risultato esattamente opposto rispetto a quello che si prefiggeva, alimentando involontariamente contrasti e litigi: legittimari, quote di legittima, concorso del coniuge con i figli, eredità e legato, quote… una serie di concetti che non si possono ignorare, ma debbono essere tenuti ben presenti nella redazione di un testamento.

L’assistenza o la consulenza di un legale è indispensabile per evitare errori sostanziali nella redazione di un testamento.

E’ semplicissimo scrivere un testamento con cui si lasciano tutte le sostanze ad una data persona ma cosa succede se ci sono figli? Uno o più figli e magari un coniuge? Si ha ben chiaro se si desidera che il beneficato rivesta la qualità di erede o di semplice legatario? Quali differenze concrete ci sono tra le diverse figure e quali obblighi e diritti nascono dalle disposizioni testamentarie in favore di un erede o di un legatario?

Nel concreto, dunque, emergono tanti e tali problemi che è sempre utile richiedere l’assistenza e la consulenza di un avvocato, che potrà suggerire le migliori soluzioni al caso concreto, evitando di incorrere in errori a cui, per la natura stessa del testamento, non sarà possibile porre rimedio successivamente.

 

 

 

 

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