Il blocco degli sfratti: emergenza sociale e emergenza sanitaria.

Tra le problematiche relative alla pandemia da Covid-19 che stanno sconvolgendo la vita sociale, economica e – quindi – anche giuridica del nostro Paese può essere anche annoverata la sospensione dell’esecuzione forzata del rilascio degli immobili.

Una delle misure adottate dall’esecutivo per evitare il sorgere di una possibile emergenza sociale è stata infatti quella relativa al blocco delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio degli immobili, fondato su qualunque titolo o ragione, più comunemente definita come “blocco degli sfratti”. Tale provvedimento ha cessato la sua efficacia il 31 dicembre 2020.

La misura è stata da più parti avversata, perchè se per un verso ha fatto sì che molte famiglie non siano state letteralmente “buttate per strada” perché non più in grado di pagare i canoni di locazione, per altro ha reso possibile l’abuso di tale facoltà da parte di chi pur non avendone la necessità, ovvero non avendo subito un diretto o indiretto pregiudizio economico per effetto della pandemia, ha deliberatamente sospeso il pagamento dei canoni, forte della certezza che tale inadempimento non avrebbe potuto determinare un rilascio forzoso dell’immobile.

Emergenza sociale come aspetto della emergenza sanitaria: la problematica del blocco degli sfratti ha diverse prospettive

A ciò si può ovviamente aggiungere qualche ulteriore riflessione: magari il proprietario ha contratto un mutuo per l’acquisto dell’immobile ed ha fatto affidamento sul pagamento del canone per poter far fronte alla propria obbligazione; magari, ancora, il provvedimento di rilascio era fondato su un titolo già molto vecchio e per la nota inefficienza della macchina giudiziaria aveva tentato di liberare l’immobile già da molto tempo prima dell’emergenza sanitaria ma è dovuto soggiacere a rinvii della procedura…

Tutti questi, e innumerevoli altri casi, aspetti sono stati completamente ignorati nel precedente provvedimento normativo, tanto che da più parti si sono sollevate obiezioni sotto il profilo della legittimità costituzionale: infatti il legislatore può certamente disporre la compressione dei diritti costituzionalmente riconosciuti alla persona ed al cittadino, per garantire l’adempimento di doveri di solidarietà previsti dall’articolo 2 della carta costituzionale (“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.). Ciò però deve accadere nel rispetto dei criteri di proporzionalità, ragionevolezza e con la salvezza del contenuto essenziale del diritto sacrificato.

Tutela del proprietario o del conduttore: un bilanciamento di interessi sovente molto difficile

La nuova disciplina del blocco degli sfratti nel “decreto milleproroghe”

 

La fine fisiologica del c.d. “blocco degli sfratti” per l’emergenza coronavirus, era prevista come anticipato sopra, al 31 dicembre scorso e l’esecutivo, nel recepire almeno in parte le istanze di chi riteneva troppo gravosa la misura adottata, ne ha mitigato la portata.

Infatti, con il c.d. “milleproroghe”è stato confermato il solo blocco dell’esecuzione degli sfratti per morosità fino al 30 giugno 2021, nonché lo sgombero a seguito di esecuzione forzata, qualora l’immobile oggetto di esecuzione sia abitato dal debitore o dai suoi familiari.

Testualmente, infatti, il comma 13 dell’art 13 del desto definitivo pubblicato in Gazzetta in 31 dicembre 2020, così dispone: ” La sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall’articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e’ prorogata sino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all’adozione, ai sensi dell’articolo 586, comma 2, c.p.c., del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.”

Da oggi, dunque, è stato dato il via libera a tutte le altre possibili tipologie di esecuzione per il rilascio forzoso di immobili, che potrà attivarsi secondo la disciplina ordinariamente prevista dal codice di procedura civile.

Ovviamente lo “sblocco” per alcune tipologie di rilasci, seppur da valutare positivamente nell’ottica della tutela del diritto di proprietà, non significa che d’un tratto vengano meno tutte le fisiologiche difficoltà connesse alla esecuzione forzata per rilascio. Difficoltà e per certi versi autentici “percorsi ad ostacoli” che sono ben noti a chiunque abbia avuto a che fare con tali problematiche.

Nuove difficoltà pratiche si aggiungeranno alla esecuzione dei provvedimenti di rilascio.

Ai vecchi ostacoli, alle note strategie dilatorie, si aggiungeranno certamente nuovi escamotage con i quali la parte intimata, ancora una volta riuscirà a evitare o quanto meno procrastinare il rilascio dell’immobile: e, c’è da giurare, la prossima volta in cui l’ufficiale giudiziario busserà all’uscio con titolo, precetto e significazione di giorno e ora debitamente notificati, verrà risposto che nella casa si trova un paziente malato, affetto da Covid-19.

E, c’è parimenti da giurare, l’esecuzione verrà ancora una volta, ulteriormente rinviata.

Tutto ciò, in attesa di un improbabile vaccino che ci preservi dall’ingiustizia.

 

 

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