La recentissima sentenza, depositata il 30 novembre 2020, n. 27304, oggi in esame, assai rilevante anche per altri spunti, è interessante per la ricostruzione che viene fatta dei rapporti tra consulenza tecnica e prova testimoniale.

La vicenda giudiziaria riguarda una controversia nella quale si discuteva, tra l’altro, della falsità materiale di un testamento olografo, accertata da una consulenza tecnica d’ufficio esperita in sede civile, ed invece esclusa dal consulente nominato nell’omologo processo penale.

I ricorrenti si dolevano, con il loro ricorso per cassazione, tra l’altro, per non avere – il giudice di merito – ammesso i capi di prova testimoniali.

Secondo i ricorrenti, infatti, le prove testimoniali da essi dedotte sarebbero state in grado di fornire una descrizione dell’atteggiamento del testatore nei confronti dei beneficati dal testamento, sì da poter fornire un ulteriore elemento di valutazione.

Secondo la ricostruzione della Suprema Corte, in presenza di una contestazione sulla autenticità di un testamento olografo, «il giudice del merito, ancorché abbia disposto una consulenza grafica sull’autografia del testamento olografo, ha il “potere – dovere” di “formare il proprio convincimento sulla base di ogni altro elemento di prova obiettivamente conferente, comprese le risultanze della prova testimoniale, senza essere vincolato ad alcuna graduatoria fra le varie fonti di accertamento della verità” (Cass. n. 3009/2002; n. 9631/2004; n. 9523/2007).

Tuttavia, osserva la Corte, tale principio non significa che il giudice, una volta espletata la consulenza tecnica, sia tenuto ad espletare le prove per testimoni, potendo egli negarne l’ammissione ogni qual volta ritenga di aver raggiunto la certezza sull’esistenza o sull’inesistenza dei fatti posti a fondamento della domanda o dell’eccezione (Cass. n. 154/1973; n. 2699/1968).

Inoltre, precisa la sentenza in esame, perché l’omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova sia denunciabile in cassazione, è necessario che la prova non ammessa ovvero non esaminata dimostri circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (Cass. n. 11457/2007; n. 5377/2011; n. 5654/2017).

Il testo integrale della sentenza è disponibile su questa pagina:http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20201130/snciv@s20@a2020@n27304@tS.clean.pdf

 

 

 

 

 

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