La recentissima la sentenza della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione n. 26842, depositata il 25 novembre 2020, riconosce la responsabilità del Ministero della Salute per il decesso di un giovane, collegato ad una somministrazione eccessiva, in rapporto ad un breve lasso di tempo, di vari vaccini.
La vicenda riguarda un giovane salentino di Gallipoli, Fabio Mondello, volontario in forma breve dell’Esercito Italiano che nei primi mesi dal suo arruolamento, risalente ai primi mesi del 1999, è stato sottoposto sino al mese di aprile dell’anno successivo a ben undici vaccinazioni.

Da quel momento il giovane militare ha iniziato ad accusare problemi di salute, scoprendo di aver contratto la leucemia, un terribile morbo che lo porterà alla morte, dopo poco, all’età di soli ventun anni.

Ha quindi inizio una vicenda giudiziaria, intrapresa dai genitori del giovane, sino alla sentenza della Corte d’Appello di Lecce, depositata il 24.06.2014, che ha condannato il Ministero della salute al pagamento in favore dei genitori del povero Fabio, dell’assegno di cui alla legge 210/1992, norma che ha previsto un “indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati”.

Tale norma trae origine dall’intervento della Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 307 del 22 giugno 1990, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 32 e 2 della Costituzione della Legge n. 51 del 1966, che sanciva l’obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica, nella parte in cui non aveva previsto l’obbligo a carico dello Stato di corrispondere un’indennità per il danno, derivante da contagio o da altra malattia derivata dalla vaccinazione, riportato dal bambino vaccinato.

La sentenza della Corte d’Appello di Lecce è stata impugnata dal Ministero della salute con il ricorso deciso dalla Corte di Cassazione con la sentenza di cui parliamo, contestando in primo luogo di aver erroneamente ricostruito il nesso di causalità tra i vaccini e l’evento.

Sul punto, la Cassazione ha immediatamente dichiarato l’infondatezza di tali motivi, in quanto attinenti all’accertamento del nesso eziologico e, dunque, all’apprezzamento, in fatto, svolto dalla Corte d’Appello, motivato con una gran messe di prove documentali, suffragate da una consulenza tecnica, tali da fornire un quadro probatorio idoneo a rendere insindacabile la motivazione, secondo le indicazioni delle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 581 del 2008 e numerose successive conformi tra le quali la recentissima n. 12445 del 2020.La Corte di Cassazione in Roma

Se, per un verso, la Cassazione ha affermato la presenza di un nesso determinante tra i vaccini e l’evento, per altro verso non ha tuttavia disposto alcun pagamento in favore dei genitori superstiti, rinviando alla Corte d’Appello per l’esame di un ulteriore aspetto, lasciando per il momento del tutto irrisolta la problematica relativa all’indennizzo.

Infatti, mentre la Corte d’Appello ha considerato sufficiente per poter ottenere l’indennizzo la coabitazione del deceduto con i superstiti, e non – come invece richiesto dalla Cassazione – che i genitori del militare deceduto, fossero a suo carico.
La vicenda del povero Fabio Mondello, quindi, è ancora lontana dall’essere definitivamente risolta: ed anzi si potrà correre il rischio che, definitivamente accertato che il suo decesso è dipeso dal gran numero di vaccini a cui è stato sottoposto in un breve arco temporale, i genitori, suoi unici eredi, non possano ottenere l’indennizzo se non dimostrando di essere stati a carico del giovane figlio.

E’ possibile leggere la sentenza per esteso al seguente link

 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20201125/snciv@sL0@a2020@n26842@tS.clean.pdf

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