Un imprenditore o un agricoltore, può sempre domandare l’indennizzo per i danni causati alla sua attività dalla fauna selvatica? Può solo richiedere il risarcimento del danno? Ed in tal caso, quali sono le principali differenze?

La problematica è stata oggetto di una vicenda giudiziaria iniziata con una domanda proposta da un agricoltore nei confronti della regione Sardegna, finalizzata al risarcimento dei danni patiti dalle sue coltivazioni, relative a circa 2 ha di angurie e 3300 m quadri di rose, a suo dire danneggiata dalla fauna selvatica, e risolta con la recentissima sentenza n. 8383/2020 emessa dalla terza sezione civile della Corte di Cassazione il 29 aprile 2020.

In un primo momento il tribunale di Cagliari ha rigettato la domanda non ritenendo applicabile la normativa di settore invocata dall’attore, cioè l’articolo 59 della legge regionale numero 23 del 29 luglio 1998, poiché l’azienda dell’attore si trovava al di fuori dei contesti territoriali specificamente previsti, ma la pronuncia è stata ribaltata dalla Corte d’Appello di Cagliari; la Regione Sardegna, quindi, ha proposto ricorso per Cassazione e la Corte di legittimità ha emesso una recentissima sentenza con cui ha chiarito in maniera definitiva i termini della questione, precisando che l’attore non avrebbe avuto diritto alla speciale forma di indennizzo prevista dalla legge regionale, bensì al risarcimento del danno: e ciò con tutte le conseguenze anche con riferimento all’onere della prova.

Infatti, la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari, è stata oggetto di ricorso da parte della Regione Sardegna, che ha sostenuto, tra gli altri motivi, che la norma invocata dall’attore, cioè l’articolo 59 della legge della regione sarda n. 23 /1998 non può applicarsi, se non per i danni cagionati da fauna selvatica protetta, ovvero nell’ambito di zone espressamente indicate. Ciò, in quanto la ratio della norma è costituita esclusivamente dalla tutela della fauna selvatica protetta.

Il controricorrente ha invece insistito perché venisse confermata la sentenza a lui favorevole, emessa dalla corte d’appello di Cagliari.

La domanda dell’attore era fondata sull’art. 59 della L.R. 23/1998, norma che prevede che i danni arrecati dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta ed alla attività venatoria siano risarciti qualora non già coperti da polizze assicurative o siano oggetto di altri provvidenze; pone inoltre a carico della Regione l’indennizzo dei danni provocati nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, nelle zone temporanee di ripopolamento e cattura e nelle zone pubbliche per l’allevamento della selvaggina a scopo di studio e ripopolamento, nonché il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica nelle aree di riproduzione di fauna selvatica, aziende faunistico venatoria, turistico venatoria, zone di addestramento dei cani e per le gare degli stessi.

La legge regionale ha quindi posto dei paletti molto precisi per consentire il conseguimento di un indennizzo da parte del danneggiato; limiti il cui contraltare è rappresentato dalla posizione agevolata in punto di prova: in altri termini, il danneggiato, può richiedere alternativamente la tradizionale tutela risarcitoria, dovendo sottostare agli oneri di allegazione e prova, nonché di tutti gli elementi dell’illecito acquisiamo, ed in particolar modo, per quanto riguarda la disciplina dei danni cagionati da animali non domestici, secondo le previsioni di cui all’articolo 2043 codice civile o 2052 codice civile, ma al contempo poter conseguire l’integralità del ristoro del danno, in caso di esito positivo all’accertamento dei presupposti.

Diversamente, il danneggiato può avvalersi di una tutela indennitaria, che sia cioè svincolata dall’onere probatorio, ma che venga allora rimessa alla discrezionale individuazione, da parte del legislatore competente, entro un ambito necessariamente più ristretto: ciò per il necessario contemperamento tra i diversi e contrapposti interessi, quello relativo alla tutela della fauna, e quello dei privati proprietari o imprenditori.

Nell’ambito di questa discrezionalità, dunque, il legislatore sardo, ha individuato precisi contesti territoriali, in stretto collegamento funzionale con le finalità della legge regionale sulla caccia, cioè a quelli a tutela dell’integrità o del corretto sviluppo del patrimonio faunistico selvatico, di talché la tutela indennitaria, non spetta genericamente a tutti gli ambiti territoriali, ma è limitata a determinate zone, con specifica destinazione e funzionalità.

Nell’effettuare questa ricostruzione, la Corte di Cassazione ha riformato la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari, che aveva invece attribuito all’imprenditore l’indennità richiesta, indicando il seguente principio di diritto: “premesso che, per i danni arrecati dalla fauna selvatica, il danneggiato può avvalersi o dell’ordinaria tutela risarcitoria, ove alleghi e provi tutti i relativi presupposti (a cominciare, ove si confermi la tradizionale qualificazione della responsabilità ai sensi dell’articolo 2043 codice civile, dalla colpa dell’ente pubblico munito di poteri di governo di detta fauna, ma conseguendo poi l’integralità del ristoro), o delle speciali dell’indennità di previste dalla legislazione delle singole regioni (tutele che costituiscono misure di bilanciamento tra i contrapposti interessi, parimenti meritevoli di tutela, della collettività all’integrità ed all’ordinato sviluppo del patrimonio faunistico e dei coltivatori o proprietari alla preservazione delle loro attività o beni, ma appunto, ma un lato non ancorate ai rigorosi oneri di allegazione e prova normalmente richiesti agli attori in risarcimento e, dall’altro, limitate ad una quota di stanziamenti discrezionalmente fissati dall’amministrazione), l’indennizzo per i danni arrecati dalla fauna selvatica come concretamente disciplinato dall’articolo 59 della legge regionale della Sardegna 29 luglio 1998, numero 23, è previsto esclusivamente nei contesti territoriali ivi espressamente disciplinati (e pertanto solo nelle oasi permanenti di protezione faunistica di cattura, nelle zone temporanee di ripopolamento cattura, nelle zone pubbliche per l’allevamento della selvaggina scopo di studio e ripopolamento, nonché, fino all’istituzione di centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, nelle aziende faunistico venatoria, nelle aziende agrituristiche venatorie, negli ambiti territoriali di caccia nelle zone di addestramento per i cani per le gare degli stessi). Pertanto, ove il meccanismo indennitario così come previsto dalla legislazione regionale non possa operare, quand’anche per mancata adozione di indispensabili strumenti normativi complementari quali il piano faunistico venatorio, soccorre il proprietario la sola tutela risarcitoria”.

 

 

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